5c11bf5f5c539c65808231fabb3a1ddfe2d928c2
5c11bf5f5c539c65808231fabb3a1ddfe2d928c2
Contattaci
Indirizzo

Social

info@msamministrazioni.com

S.S. 16 - Km 432 - Centro Commerciale UNIVERSO - Area Business - 64028 Silvi (TE)


facebook

3405290881

Ancora sulla videosorveglianza condominiale. Obblighi e divieti

2024-03-30 17:42

Avv. Laura Francinella

Ancora sulla videosorveglianza condominiale. Obblighi e divieti

Abbiamo già parlato in generale della possibilità di installare un impianto di videosorveglianza condominiale. Scendiamo ora più in dettaglio in merito agli obblighi e ai divieti che la legge impone.


Tale possibilità è espressamente prevista dall’articolo 1122 ter del codice civile (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni), il quale stabilisce che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza sono approvate dall’assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.


La decisione assembleare obbliga tutti i condomini in base alla regola dell'articolo 1137 c.c., senza possibilità per i dissenzienti di invocare l'esonero dalla spesa in base all'articolo 1121 (innovazioni gravose e voluttuarie), perché il servizio non è suscettibile di utilizzazione separata.


Tuttavia il diritto alla sicurezza dei condomini va controbilanciato con l’altrettanto importante diritto alla privacy dei condomini ma anche di chi, pur non essendo condomino, viene ripreso dalle telecamere. Per tale ragione la previsione di cui all'art. 1122 ter c.c., va necessariamente coordinata con l'art. 134, D.Lgs. n. 196 del 2003, che riserva al Garante della privacy la promozione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.


Ecco quindi che con la delibera i condomini devono anche definire le caratteristiche principali del trattamento, individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini che potranno variare per un periodo limitato sino a un massimo di 24-48 ore, fatte salve specifiche esigenze. In ambito condominiale è comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante della Privacy.


Nella delibera dovranno altresì essere individuati i soggetti autorizzati a visionare le immagini.


L’amministratore dovrà pertanto preoccuparsi di predisporre uno o più cartelli che avvertano della presenza delle telecamere, riportante la scritta “Area videosorvegliata”, che dovrà essere collocato prima del raggio di azione della videocamera ed in una posizione chiaramente visibile. Nel cartello dovrà anche essere riportata l’indicazione del titolare del trattamento e la finalità perseguita.


I dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l'accesso solo al titolare o al responsabile del trattamento dei dati (che ben potrà essere anche lo stesso amministratore del condominio).


Nella scelta del luogo in cui le telecamere verranno collocate è bene ricordare che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto “principio di minimizzazione dei dati” riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.


Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.


L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).


Le telecamere condominiali dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare, ad esempio, l'atrio o androne, l'ingresso, il cancello di ingresso al vialetto comune, l'accesso ai boxes - auto, il parcheggio comune, ecc., evitando la ripresa di luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali, ecc.


In caso di inadempienza a tali prescrizioni, ne potranno derivare, a carico degli autori, responsabilità amministrative e penali, oltre a richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.


In particolare, ad esempio in mancanza dell’apposito cartello informativo, su segnalazione, il Garante per la protezione dei dati personali può inviare in loco il Nucleo speciale di tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza per un'ispezione e per la raccolta di informazioni ed eventualmente comminare una cospicua sanzione amministrativa.



Milziade Strakalis - P.IVA: 02002990675

Informativa sui CookieInformativa sulla Privacy

Ricerca nel Blog

CERCA I POST

5c11bf5f5c539c65808231fabb3a1ddfe2d928c2
Contattaci
Indirizzo

Social

info@msamministrazioni.com

S.S. 16 - Km 432 - Centro Commerciale UNIVERSO - Area Business - 64028 Silvi (TE)


facebook

3405290881

Milziade Strakalis - P.IVA: 02002990675

Informativa sui CookieInformativa sulla Privacy